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CONVITTO NAZIONALE D. COTUGNO

Accesso civico & documentale

modalità richieste di accesso civico

L’accesso civico, è il diritto per chiunque di richiedere la divulgazione di atti da parte dell'amministrazione pubblica

Cos'è

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il dirigente scolastico per le scuole).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può:

1. inviare la richiesta al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di L’Aquila

2. proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

A cosa serve

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

Come si accede al servizio

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni

Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.

Documentazione: La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

tramite posta elettronica all’indirizzo:  AQVC050005@istruzione.it

Procedure collegate all'esito

Modalità di presentazione della richiesta scritta informale/formale
L’istanza scritta di accesso agli atti può essere presentata utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.
Tale istanza deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico secondo il modello presente a fondo pagina

Notifica ai contro interessati
Nel caso in cui l’Ufficio individui soggetti contro interessati, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. c) legge n. 241 del 1990, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione, della richiesta di accesso.
Entro 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione i contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Modalità di esercizio del diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti.
L’esame dei documenti è gratuito e avviene presso l’Ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di servizio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
L’estrazione di copia dei documenti è subordinata al rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Delega nell’esercizio del diritto di accesso
L’interessato qualora sia impossibilitato all’ esame o al ritiro presso l’Ufficio dei documenti oggetto
della richiesta di accesso può delegare una persona di sua fiducia.
La delega va fatta per iscritto e deve contenere:
• generalità del delegante;
• oggetto della richiesta di accesso (indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione);
• generalità del delegato;
• firma autografa del delegante;
• fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato.

Accesso e rappresentanza legale
Quando l’accesso sia richiesto da un legale per lo svolgimento del proprio mandato difensivo nei confronti di imputati in procedimenti penali, ai sensi dell’art. 391 quater del codice di procedura penale, il responsabile del procedimento, verificata la qualità del richiedente attraverso l’esibizione del mandato, accoglie, nei limiti previsti dalla normativa vigente, la domanda, consentendo al legale la visione e/o l’estrazione di copia dei documenti richiesti.
Negli altri casi, la richiesta di accesso da parte del rappresentante legale deve essere accompagnata
da un mandato speciale dal quale si evinca l’effettiva provenienza dall’interessato o, almeno, la sottoscrizione congiunta dall’interessato in calce alla richiesta di accesso, unitamente ai rispetti documenti di riconoscimento.

Accoglimento della richiesta di accesso
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’Ufficio, completa della
sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
In alternativa la Direzione Didattica, tenuto conto delle proprie necessità organizzative, nonché al fine di soddisfare al meglio le esigenze del richiedente l’accesso, può concordare con l’interessato un apposito appuntamento per l’esame e/o il ritiro delle copie dei documenti oggetto di accesso.
In luogo del ritiro diretto, le copie dei documenti oggetto di accesso possono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento, all’ indirizzo indicato nella domanda di accesso, con spese di spedizione a carico del destinatario.

Richieste di accesso irregolari o incomplete
Nel caso di richiesta irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione
al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Rifiuto, differimento e limitazioni dell’accesso
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati con riferimento specifico alla normativa vigente, alle categorie di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento; esso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 24 comma 6 della legge n. 241 del 1990, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

Termine di conclusione del procedimento di accesso
Il procedimento di acceso si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Ricorsi in materia di accesso
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ovvero al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore Civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Cosa serve

L’accesso, ai sensi della normativa vigente, può essere:
• informale (mediante richiesta verbale o scritta)
• formale  (richiesta scritta) inviandola tramite posta certificata all’ indirizzo: AQVC050005@istruzione.it
Il  richiedente  che  non  possiede  un  indirizzo  di  posta  certificata  può  inviare  la richiesta tramite A/R oppure depositandola all’ ufficio di Segreteria .
L’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale:
• qualora, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l’esistenza di contro interessati;
• qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale (ad es. per la natura o quantità dei documenti oggetto di accesso);
• qualora   sorgano   dubbi   sulla   legittimazione   del   richiedente,   sulla   sua   identità,   sui   suoi   poteri
rappresentativi,  sulla  sussistenza  dell’interesse  alla  stregua  delle  informazioni  e  delle  documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati.

Tempi e scadenze

Tempistiche

Richiesta Accesso civico

Il servizio non prevede una scadenza

10

Set

Documenti

Richiesta accesso atti

msword - 30 kb

Contatti

Struttura responsabile del servizio